
di Paolo M. Storani - Abbiamo il rinnovato piacere di pubblicare un nuovo contributo dell'Avv. Roberto Chiatto di Prato in merito alla fresca pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, Sez. III, 19 settembre 2014, n. 19744, Pres. Giuseppe Maria Berruti, Est. Antonietta Scrima.MASSIMA DI LIA - La responsabilità in capo al locatore per i danni cagionati dall'esistenza di vizi sussiste anche con riferimento a vizi preesistenti la consegna, ma manifestatisi in epoca successiva ad essa nell'ipotesi in cui il locatore, adoperando la diligenza ordinaria, poteva conoscere tali vizi, stando alla disciplina dell'art. 1578 c.c.Il caso giudiziario parte dalla citazione avanti al Tribunale di Torino spiccata dai genitori di un ragazzo deceduto per avvelenamento da ossido di carbonio mentre si trovava...
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